Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità previste dallo Statuto. Per essere ammessi all'Associazione, gli interessati devono presentare una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi allo Statuto, al regolamento interno ed a tutte le altre deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.
Statuto Sociale del Coro Teatro Verdi
Art.1 - Denominazione e sede sociale
È costituita l’associazione “Coro Teatro Verdi”; la sede legale è in Padova via Bari n. 4. L’associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci.
Art.2 - Finalità e scopi
L’Associazione si configura come associazione culturale, con lo scopo principale di recuperare e divulgare la tradizione musicale lirica, sacra e polifonica attraverso attività concertistiche e formativa diretta agli associati e non, anche avvalendosi di personale esterno all’associazione stessa.
L’associazione è pluralistica, apartitica e non persegue fini di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
L’associazione nell’esercizio delle sue attività esclude l’attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto agli scopi sociali.
Art.3 - Soci
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona giuridica o fisica che, facendone richiesta scritta e firmata, accetti di aderire al presente statuto. Possono essere ammessi al titolo di socio anche i minori di diciotto anno di età, ma solo previo consenso degli esercenti la patria potestà. I soci minori possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto. L’ammissione alla qualifica di socio, che avviene dietro pagamento della quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo dell’associazione, è ratificata dal Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione successiva alla richiesta di ammissione. In caso di non ammissione, il richiedente può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà l’assemblea generale nella sua prima convocazione.
Art.4 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
1. eleggere ed essere eletti nel Consiglio Direttivo;
2. partecipare alle assemblee generali ordinarie e straordinarie;
3. partecipare e collaborare alle iniziative promosse dall’associazione in modo vario e differente, a seconda dei loro interessi e delle loro abilità e inclinazioni.
I soci hanno il dovere di:
1. rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni e altre deliberazioni sociali;
2. conservare la corretta condotta civile nella partecipazione alle attività sociali;
3. corrispondere la quota di adesione; la somma versata per la quota di adesione non è rimborsabile né trasmissibile, se non a causa di morte, né rivalutabile.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
La qualifica di socio si perde per:
1. estromissione deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato rispetto del presente statuto, dei doveri dallo stesso prescritti ai soci, del regolamento eventualmente adottato dall’associazione per meglio disciplinare il rapporto associativo;
2. mancato pagamento della quota di adesione;
3. espulsione definitivamente deliberata, previa motivazione, da parte degli organi direttivi preposti;
4. dimissioni;
5. ritardo di pagamento della quota di partecipazione di oltre 4 mesi dalla sua scadenza.
Art.5 - Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
1. l’Assemblea Generale dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.
Art.6 - Cariche sociali
1. I Revisori dei conti;
2. I Probiviri;
Art. 7 - L’assemblea generale
L’assemblea generale è formata da tutti i soci che alla data di convocazione della stessa sono in regola con il pagamento della quota di adesione all’associazione. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente data e ora della convocazione e argomenti all’ordine del giorno, esposto in apposita bacheca, o pubblicato a mezzo avviso ai soci nei quotidiani di maggiore diffusione locale, o ancora inviato a mezzo posta elettronica, o pubblicizzato nel sito Internet dell’associazione, almeno una settimana prima della data di convocazione.
L’assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo e ogniqualvolta lo stesso lo riterrà necessario, in ogni modo si dovrà convocare l’assemblea se lo richiedono almeno 1/5 dei soci.
L’assemblea generale ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto, in entrambi i casi delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea generale straordinaria, delibera su:
1. la variazione dello statuto;
2. lo scioglimento dell’ associazione;
3. la devoluzione del patrimonio dell’associazione;
4. la nomina dei liquidatori.
L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto. Essa dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di impedimento, dal Vice - presidente.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni di organi sociali, o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci presenti con diritto di voto.
Il Presidente o il Vice - presidente sceglie tra i presenti un segretario con il compito di verbalizzare le deliberazioni dell’assemblea e i verbali saranno disposizione dei soci presso la sede dell’associazione o, su richiesta degli stessi, presso la sede delle attività.
Sono ammesse deleghe alla partecipazione (non più di una per delegato) ma non sono ammesse deleghe a votare.
Il Presidente e i membri del consiglio durano in carica 3 anni e vengono eletti dall’assemblea che è validamente costituita a tal fine, con la presenza della metà più uno degli associati sia in prima che in seconda convocazione. Per l’elezione del Presidente, l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Se nessun candidato avrà raggiunto la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio dei due candidati con maggior numero di preferenze. Vengono eletti consiglieri, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze. Il Consiglio Direttivo al suo interno, nomina le varie cariche.
Il Consiglio direttivo sceglie e nomina il Direttore artistico e musicale. Tale rapporto è temporaneo e si può esaurire con adeguato preavviso delle parti, non prima comunque di aver completato gli impegni assunti e programmati in precedenza. Egli dev'essere persona competente in materia di musica lirica, polifonica e religiosa. Coordina le attività di insegnamento, di direzione e di composizione strutturale del coro, nonchè di ammissione di nuovi Soci - coristi in collaborazione con il Consiglio direttivo. In caso di dimissioni impedimento o sfiducia da parte dell'assemblea, di uno o più membri del Consiglio Direttivo o del Presidente si procederà alla loro sostituzione secondo le regole già stabilite mediante nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo è costituto da cinque membri tra cui:
- Presidente
- Vice - presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Consigliere collaboratore
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione fronte ai terzi, allo stato ed in giudizio.
Egli ha i seguenti incarichi:
- convoca e presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo;
- convalida con la propria firma i giustificativi delle spese approvate dal consiglio Direttivo, o necessarie per la gestione ordinaria dell’Ente;
- vigila sulla corretta applicazione delle delibere sia dell’assemblea che del Consiglio Direttivo.
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione conseguenti alle corrispondenti deliberazioni del Consiglio Direttivo. Può delegare con atto scritto il Vice - presidente o un membro del Consiglio a compiere in sua vece singoli o più atti specifici.
- prende le iniziative per sviluppare contatti con tutti i settori del pubblico e del privato, atte a promuovere l’attività artistica e l’immagine dell’associazione.
La definizione ultima degli impegni va comunque presa nell’ambito del Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza dei suoi componenti.
Per compiti operativi può avvalersi di collaboratori volontari.
Vice - presidente
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento di durata superiore ad un mese e comunque in caso di sua delega scritta nei limiti della delega stessa.
Tesoriere
Al tesoriere è affidata la tenuta della contabilità e dei libri contabili, oltre alla cassa per le spese correnti di materiale di consumo.
Il Consiglio Direttivo può stabilire tuttavia di affidare gli adempimenti contabili più onerosi ad un esperto in materia, anche esterno all’ associazione.
Segretario
Coadiuva in tutto il Presidente, provvede all’inoltro della corrispondenza alle convocazioni, aggiorna il libro dei soci, redige e firma i verbali delle assemblee quelli del Consiglio Direttivo e ne tiene aggiornati i corrispondenti registri, cura l’archivio generale e la biblioteca.
Consigliere Collaboratore
Coadiuva nel lavoro di segreteria e in tutto ciò che si rende necessario nell'organizzazione delle attività dell'Associazione.
Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
- predisporre i bilanci consuntivi;
- formulare i programmi di attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei soci previo parere del direttore artistico per i soci coristi;
- deliberare circa le azioni disciplinati nei confronti dei soci;
- deliberare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- formulare l’eventuale regolamento interno dell’associazione;
- eseguire le delibere dell’assemblea;
- procedere alla convocazione dell’assemblea.
I Revisori dei conti
I revisori in numero di tre più due supplementari nominati dall’assemblea durano in carica tre anni e debbono essere scelti tra le persone anche non soci qualificate per esperienza e moralità. I revisori hanno il compito di controllare la regolare gestione dell’assemblea; debbono effettuare almeno tre controlli annui nei quali dovranno essere verificate oltre che le esistenze di cassa e di altri valori, anche gli estratti conto bancari in raffronto con le risultanze del giornale di contabilità; dovranno anche essere verificati i regolari adempimenti fiscali ove previsti dalle norme vigenti.
I revisori dovranno tenere un registro dei revisori dove dovranno essere redatti ogni volta i verbali di ogni verifica effettuata. Sul registro dovrà in parola essere riportata una relazione annuale che i revisori sono tenuti a fare in occasione ed a corredo del bilancio annuale da presentare all’assemblea per l’approvazione. I revisori possono partecipare alle assemblee del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
I Probiviri
I probiviri in numero di tre eletti dall’assemblea, durano in carica tre anni ed hanno il compito di redimere o risolvere con giudizio inappellabile emesso senza formalità di procedure le eventuali controversie che dovessero sorgere in seno all’associazione, eventuali problemi di etica e di interpretazione dello Statuto.
Art.8 — Patrimonio ed entrate dell’associazione
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di L 500.000, versato in quote uguali dai soci fondatori.
3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
• dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
• dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
• degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione.
Art 9 - Avanzi di gestione
1. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art 10 - Scioglimento
1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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segue Regolamento da richiedere al Presidente.
